SUGLI OBIETTORI DI COSCIENZA NEI CONSULTORI VENDOLA BOCCIATO DAL TAR

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Propaganda ideologica contro i bambini che nascono
Propaganda ideologica contro i bambini che tentano di nascere

“Se pur non bastasse il testo dell’infelice delibera n.753 del 15 marzo 2010, è la mobilitazione unanime del mondo dei medici che sconfessa i tentativi dell’Assessore Fiore di minimizzare la gravissima esclusione degli obiettori di coscienza dai bandi per i consultori”. Così si esprimeva qualche mese fa il Sottosegretario agli Interni Alfredo Mantovano insieme a tutto il PdL pugliese contro la decisione del governatore Niki Vendola di tagliare fuori dai consultori il personale medico e paramedico obiettore di coscienza sulla delicata tematica dell’aborto.

Una scelta, quella del Governo regionale, che rischiava di trasfigurare le strutture in meri abortifici, in evidente ed illegittima violazione della stessa Legge 194/ 78 e che, peraltro, si aggiungeva a quella di ridurre da 161 a 96 i consultori, indebolendo, di fatto, una rete di presidi di socialità fondamentali per la salvaguardia della vita e per l’assistenza alle famiglie e ai soggetti soprattutto minori che vivono in condizioni di disagio.

In sintesi: Niki Vendola, su un tema determinante quale il sostegno alla vita nascente, si pronunciava per l’esclusione dei medici obiettori di coscienza dai consultori familiari.

Con tale iniziativa veniva espressa l’ esigenza di assumere nei concorsi pubblici solo personale non obiettore di coscienza.  Gli altri, medici e infermieri cattolici o comunque contrari all’aborto, dovranno stare a casa.

Un bell’esempio di democrazia che adesso il TAR ha bloccato, ragionando come ragionerebbe qualsiasi cittadino che abbia la capacità di capire che i provvedimenti vendoliani erano e sono macroscopicamente discriminanti e irragionevoli, e profondamente ideologici.

Il Tar Puglia ha annullato con la sentenza n° 3477 del 2010 la delibera di giunta regionale dello scorso marzo e i relativi atti della Asl di Bari con cui venivano esclusi dalla presenza nei consultori ambulatoriali i medici obiettori di coscienza. Per i giudici amministrativi il provvedimento viola il principio costituzionale di eguaglianza, oltre che i principi posti a fondamento dell’obiezione di coscienza. La sentenza ha ordinato alla Regione di riaprire i termini del bando per l’accesso ai consultori anche ai medici obiettori, suggerendo alla Regione di poter predisporre ”in futuro” bandi che prevedano una riserva di posti pari al 50% per medici obiettori e l’altra meta’ ai medici non obiettori. Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso di un gruppo di medici obiettori nonche’ del Forum delle associazioni e movimenti di ispirazione cristiana operanti in campo socio sanitario e del Movimento per la vita, la presenza o meno di medici obiettori all’interno dei consultori e’ ”assolutamente irrilevante”, poiche’ all’interno degli stessi ”non si applica l’interruzione volontaria di gravidanza per la quale unicamente opera l’obiezione di coscienza”.

Nello specifico i giudici hanno affermato che la delibera 735 della Regione Puglia è “una procedura selettiva”, che escludendo “aprioristicamente i medici specialisti obiettori dall’accesso ai Consultori, appare discriminatoria oltre che irrazionale poiché non giustificata da alcuna plausibile ragione oggettiva“. In altre parole, secondo i giudici, il provvedimento degli Assessori Sanità e Welfare pugliesi viola due norme della nostra Costituzione: l’art. 3 Cost., poiché discrimina ingiustificatamente tra personale sanitario obiettore e non obiettore; e l’art. 4 Cost., poiché l’irrazionale selezione esclude certe categorie di soggetti dal concreto esercizio del diritto al lavoro. Anche perché, come specificano i magistrati amministrativi, “il medico obiettore legittimamente inserito nella struttura del Consultorio è comunque tenuto all’espletamento di quelle attività istruttorie e consultorie” legate all’applicazione della legge 194.

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