ANCHE IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE APPROVA UNA LEGGE PER LA CANNABIS MEDICA. RIFLESSIONI E INTERROGATIVI (di Fabio Bernabei)

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Offerta di cannabis: per PD e Radicali anche con prescrizione medica

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il 15 gennaio scorso, con 16 voti favorevoli e 6 astenuti, la fornitura a carico del Servizio Sanitario regionale di “farmaci cannabinoidi” .

Come e cosa esattamente verra’ somministrato ai malati e per quali patologie?

L’intestazione della deliberazione legislativa approvata non aiuta l’immediata comprensione:”Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del Servizio Sanitario regionale”.

Le dichiarazioni rese alla stampa dai politici marchigiani del Pd pure non aiutano granche’: “L’uso dei cannabinoidi e’ gia’ disciplinato da una legge nazionale, ma – avrebbe detto il relatore di maggioranza Francesco Comi (Pd) – “noi intendiamo attuare una disciplina nostra regionale”.

Ma il ricorso del Governo per incostituzionalita’ di un analogo provvedimento della Regione Liguria sulla cannabis medica ha avuto tra i cinque motivi di impugnazione proprio questo aspetto, come pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 novembre 2012:

“Tali disposizioni esorbitano dalle competenze della Regione. Infatti, la qualificazione e la classificazione dei farmaci, nonché la regolamentazione del relativo regime di dispensazione – compresa l’individuazione degli specialisti abilitati a prescriverli, nonché i relativi impieghi terapeutici – spetta agli organi statali, per esigenze di uniformità e unitarietà sul territorio nazionale”.

“Non e’, infatti, ammissibile che un determinato medicinale possa essere soggetto a tipologie di prescrizione differenziate nell’ambito delle diverse regioni, o che possa avere indicazioni terapeutiche diversificate sul territorio nazionale”.

Non ci viene in soccorso neanche la consigliera regionale Rosalba Ortenzi (Pd), che ha definito la legge “una cosa buona”, perche’ denoterebbe “attenzione verso tanti soggetti e le loro famiglie che vivono sulla loro pelle il disagio del mancato reperimento di queste sostanze”, che sono pero’ psicoattive, non facilmente “reperibili” perche’ regolamentate dalle Convenzioni Internazionali delle Nazioni Unite di cui l’Italia e’ firmataria.

Ma allora che cosa ha approvato la maggioranza dei consiglieri delle Marche?

Al primo paragrafo della delibera legislativa si legge: “Ai fini della presente legge per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, indicata all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”.

In effetti cio’ e’ corretto dopo che la collega di partito, allora Ministro della Salute, Livia Turco, modifico’ la tabella citata in modo che le specialita’ medicinali registrate all’estero con il principio (psico)attivo della cannabis, il tetraidrocannabinolo-THC, potessero essere importate dall’estero.

Ma nessuna Agenzia del Farmaco in nessuna parte del mondo ha mai riconosciuto la cannabis come medicina.

Nei singoli stati degli Stati Uniti, per esempio, dove pure si e’ arrivati ad una approvazione in contrasto con la legge federale, con azioni di lobbying nei parlamenti locali o referendarie, la Food & Drugs Administration- FDA, insieme con tutte le agenzie governative USA, ha dichiarato che il fumo di cannabis non ha alcun utilizzo terapeutico conosciuto in medicina ma al contrario e’ estremamente pericoloso.

Si puo’ definire la pianta di cannabis come “specialita’ medicinale registrata all’estero”, come ormai e’ prassi comune in questo tipo di delibere regionali?

Anche l’art. 2 del dispositivo della regione Marche dove si parla di “Preparazioni magistrali”, suscita delle domande dato che il Governo ha gia’ sospeso e rinviato alla Consulta i provvedimenti regionali precedenti (Veneto e Liguria) proprio su questo punto, chiarendo che:

“Per “formule officinali” si intendono i “medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione europea” e “destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia”.

La cannabis cd. “terapeutica” o “medica” rientra ovviamente nelle “formule magistrali” e ad oggi non è possibile soddisfare nessuna delle condizioni sopra citate, perché “nella Farmacopea italiana e nelle Farmacopee degli altri paesi dell’Unione Europea non risultano monografie o regolamentazioni sui principi attivi della Cannabis e dei suoi derivati” e perché “attualmente, l’unico medicinale che presenta tale caratteristica nel settore di riferimento, e che pertanto potrebbe essere utilizzato con “formula magistrale”, è il Sativex, che ha concluso il proprio iter di registrazione in Italia presso l’AIFA, con procedura di mutuo riconoscimento, ma non è ancora in commercio, in quanto è in via di completamento la procedura di definizione del regime di dispensazione e del prezzo di vendita”.

Da qui l’ipotesi di illegittimità costituzionale poiché, scrive il Governo, si determinerebbe “il rischio che a determinate sostanze (quali i derivati della Cannabis), per le quali il legislatore nazionale ha previsto l’applicazione di uno specifico regime (“formule magistrali”) possa essere applicato, invece, un regime diverso, previsto per altri tipi di preparazioni, con conseguente potenziale danno per la salute dei cittadini.”

Perche’ approvare una normativa con indicazioni equipollenti ad altre sospese e rinviate al giudizio della Consulta senza attenderne il pronunciamento?

Prima di impegnarsi per eleggere una sostanza alla dignita’ di “farmaco”, e decidere a chi e per quali patologie, la Commissione preposta ha sentito in audizione almeno il rappresentante dell’AIFA e quello dell’Agenzia Europea del Farmaco?

Prima di metter mano ad una normativa relativa al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti si sara’ confrontata con il Capo del Dipartimento Politiche Anti Droga, il prof. Giovanni Serpelloni? E se si’, con quali esiti?

Ma la domanda piu’ importante e’ un altra: ma quali patologie mai curera’ o alleviera’ il fumo di cannabis per cui non siano gia disponibili nelle Marche numerosi farmaci con efficacia sperimentata, approvati come sicuri dalla letteratura e dalla esperienza, ed economici?

Rimaniamo in attesa di risposte ufficiali dalla Regione Marche.

www.osservatoriodroga.it

 

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